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Fattura elettronica e prestazioni sanitarie: dal 2026 il divieto è definitivo

L'Italia intera corre verso la fattura elettronica: obbligo per tutti, forfettari compresi, pure il bar sotto casa. Poi ci sono i professionisti della salute, che hanno l'obbligo esattamente contrario: la fattura elettronica al paziente non la possono fare. Al supermercato del fisco, il reparto sanità gira in senso opposto. E dal 2026 non è più una stranezza temporanea: è la regola, per sempre.

Da proroga a regola: cosa è cambiato

Dal 2019 il divieto di fatturare elettronicamente le prestazioni sanitarie verso le persone fisiche viveva di proroghe: ogni dicembre un Milleproroghe lo rinnovava per un anno, e ogni gennaio i commercialisti rispiegavano ai clienti che no, anche quest'anno niente fattura elettronica ai pazienti. Un rituale.

Il D.Lgs. 81/2025 (in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025) ha chiuso il rituale: modificando l'articolo 10-bis del D.L. 119/2018, ha reso il divieto permanente. Niente più scadenze da tenere d'occhio a fine anno: dal 1° gennaio 2026 la fattura al paziente si fa in carta o PDF, punto.

Il motivo è serio, ed è lo stesso di sempre: la privacy. La fattura elettronica passa per il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, e una fattura sanitaria racconta molto di una persona — chi va dallo psicologo, chi fa fisioterapia, chi compra cosa in farmacia. Quei dati, ha deciso il legislatore, per quel canale non devono passare. Mai.

Esonero, esente, divieto: come si chiama davvero

C'è chi la cerca come esonero dalla fattura elettronica, o si chiede se ne è esente. Vale la pena chiarire la parola: non è un beneficio che chiedi tu, né una casella da spuntare quando apri la partita IVA. È un divieto che la legge applica da sé. Per la prestazione sanitaria verso una persona fisica la fattura elettronica via Sistema di Interscambio è esclusa comunque: nessuna domanda da presentare, nessuna soglia di reddito che conti, nessuna differenza tra forfettari e ordinari.

Chi riguarda

Praticamente tutti quelli che leggono queste righe:

  • Chi invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria: medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, farmacie, strutture sanitarie. Per le prestazioni verso i pazienti, la fattura elettronica via SdI è vietata.
  • Chi al Sistema TS non è tenuto ma fattura comunque prestazioni sanitarie a persone fisiche: stessa regola, stesso divieto.

Attenzione al dettaglio che frega: il divieto vale per la prestazione sanitaria verso il privato, non per la partita IVA in sé. Se fatturi a un'azienda una consulenza, una docenza o un progetto — insomma, se dall'altra parte non c'è un paziente — la fattura elettronica resta obbligatoria, come per chiunque. Verso la Pubblica Amministrazione, idem. Un professionista della salute vive quindi con un doppio binario: elettronica per aziende e PA, cartacea o PDF per i pazienti.

Il punto: non devi scegliere tu quale binario usare — lo decide il tipo di prestazione e chi hai davanti. Il lavoro vero è non sbagliare mai lo scambio. Una fattura elettronica emessa a un paziente per una prestazione sanitaria non è uno scrupolo in più: è una violazione.

E il fisco come li vede, i tuoi incassi?

Domanda legittima: se la fattura al paziente non passa dal canale elettronico, come arrivano i dati alla dichiarazione precompilata? Dalla porta di sempre: il Sistema Tessera Sanitaria. È lì che le spese sanitarie vengono trasmesse — e anche qui il 2026 porta una semplificazione, perché lo stesso D.Lgs. 81/2025 ha reso l'invio annuale invece che semestrale. Ne abbiamo scritto qui: l'invio al Sistema TS si fa una volta l'anno.

Ricapitolando il quadro 2026, che per una volta è più semplice dell'anno prima: fattura al paziente in carta o PDF, dati al Sistema TS una volta l'anno, fattura elettronica solo verso aziende e PA. Meno scadenze, meno eccezioni da ricordare — a patto che gli strumenti dello studio conoscano le regole al posto tuo.

Cosa deve saper fare il tuo gestionale

Il doppio binario non è un problema del commercialista: è un problema di chi emette la fattura, cioè tuo, ogni giorno. Un software di fatturazione per lo studio sanitario fatto bene deve gestirlo da solo: fattura al paziente nel formato giusto, tracciato Sistema TS pronto per l'invio annuale, fattura elettronica quando il destinatario è un'azienda o un ente. Senza che tu debba ricordarti quale norma si applica mentre il paziente è ancora in studio a rimettersi la giacca.

I casi che confondono: nota di credito, acconti, prestazioni miste

Il divieto segue la prestazione, non il tipo di documento. Una nota di credito verso un paziente per una prestazione sanitaria segue la stessa strada della fattura: cartacea o PDF, mai elettronica via SdI. Stessa logica per acconti e saldi di una prestazione sanitaria. Il nodo vero sono le prestazioni miste: se in una stessa fattura c'è una parte sanitaria verso il paziente e una parte che sanitaria non è, conta chi hai davanti e cosa gli stai fatturando — nel dubbio, la parte sanitaria verso la persona fisica resta fuori dal canale elettronico.

Cosa si rischia a sbagliare binario

Emettere una fattura elettronica a un paziente per una prestazione sanitaria non è uno zelo in più: è un trattamento di dati sanitari su un canale che la legge ha chiuso apposta. Il punto non è la sanzione formale, è che quei dati non dovevano passare di lì. Per questo il lavoro giusto non è ricordarsi la regola ogni volta, ma avere uno strumento che conosce le regole del tuo mestiere e ti tiene sul binario giusto — e che quando la prestazione va comunque comunicata al fisco la prepara già per l'invio annuale al Sistema TS.

La fattura parte quando finisce la seduta

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